Dna Salute

Visita di medicina del lavoro (Prima visita, Periodica, a richiesta del dipendente, cambio mansione, rientro da malattia, assenza >60gg)

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il D.lgs 81/08 attribuisce grande importanza al ruolo del Medico competente, il quale è tenuto a mettere in atto l’attività di sorveglianza sanitaria secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale.
La sorveglianza sanitaria è normata in ogni suo aspetto e comprende una serie di visite mediche da effettuare in diversi momenti e con finalità differenti.

La visita medica è uno dei diritti più importanti del lavoratore ai fini della sicurezza, in quanto essa è finalizzata a tutelare il lavoratore dall’esposizione ai rischi lavorativi monitorando costantemente il suo stato di salute, verificando inoltre l’idoneità fisica di quest’ultimo all’esecuzione delle mansioni che gli sono demandate.

La visita medica è obbligatoria per tutte le attività lavorative in cui sia presente almeno un lavoratore e va effettuata con una periodicità stabilita dal medico competente in base alla tipologia di rischio presente in azienda.

Le tipologie di visite che il medico competente effettua sono:

  • Visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  • Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  • Visita medica per rientro da malattia con assenza > 60gg;
  • Visita medica per certificato astensione maternità (proseguimento del lavoro all’ottavo mese di gravidanza);
  • Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.